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I piccoli produttori di vino hanno l’obbligo di denuncia fiscale?

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Come noto, con il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (il cd. Decreto crescita), è stato reintrodotto, a distanza di poco meno di due anni, l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, come previsto dall’articolo 29, comma 2, D. Lgs. 504/1995 (il cd. Testo unico delle accise o Tua).

In particolare, ai sensi dell’articolo 29, comma 2 richiamato, è previsto l’obbligo di denuncia dell’esercizio alla competente Agenzia delle dogane, in capo ai soggetti titolati di esercizi di vendita, nonché i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri. L’Agenzia delle dogane, con la nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha offerto una bussola per orientarsi in ragione della soppressione e successiva reintroduzione dell’obbligo di denuncia.

Il documento di prassi, incrociato con la precedente nota protocollo n. 113015/RU del 9 ottobre 2017, con la quale erano stati individuati i soggetti che, per effetto di quanto previsto con l’articolo 1, comma 178, L. 124/2017, non avevano più l’obbligo di denuncia, dovrebbe togliere qualsiasi dubbio in merito alla corretta applicazione dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995. Tuttavia, qualche perplessità permane in riferimento ai piccoli produttori di vino. Preliminarmente torna utile definire compiutamente chi sono i piccoli produttori vinicoli; sono tali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, Tua, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno.

Ai fini dell’individuazione del parametro quantitativo, sempre la norma prevede che si faccia riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio ottenuta nell’azienda agricola. Tali soggetti, come previsto sempre dall’articolo 37 Tua, godono, in ragione della loro ridotta dimensione, di alcune esenzioni, a condizione che siano assoggettati ad accisa con aliquota zero. Al contrario, a prescindere dall’essere piccoli produttori e dall’operare con accisa zero, la norma prevede l’obbligo di informare l’Agenzia delle dogane per le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate, nonché altri obblighi, tra cui quelli relativi alla tenuta del registro di scarico e all’emissione del documento di accompagnamento. In ragione di ciò, non risulta evidente l’eventuale esenzione di tali soggetti dall’obbligo di denuncia, e qualche dubbio potrebbe nascere in ragione, ad esempio, dello sviluppo dell’enoturismo, introdotto con l’articolo 1, commi 502–505, L. 205/2017 e regolamentato con il decreto Mipaaft 12 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019.

Infatti, tra le varie attività esercitabili vi è quella della degustazione e vendita. A parere di chi scrive, infatti, tale attività non può essere assimilata, pur prevedendo la somministrazione di alimenti e bevande, a quelle per cui, come affermato anche dall’Agenzia delle dogane nella richiamata nota del 20 settembre 2019, la presentazione al Suap dell’avvio della vendita al minuto, nonché somministrazione di bevande alcooliche, essendo norma di rango primario, assorbe gli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 2, Tua. Ecco che allora, a sciogliere il nodo gordiano tornano utili le faq presenti sul sito dell’Agenzia delle dogane aggiornate al 1° aprile 2019. Tra le varie domande, infatti, vi è quella di un soggetto che dichiara di gestire una piccola azienda agricola che produce vino, che avrebbe intenzione di procedere alla cessione del prodotto a operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea.

A tal fine viene chiesto quali siano gli adempimenti che debbono essere effettuati per quanto attiene la disciplina delle accise. L’Agenzia delle dogane, testualmente risponde che “L’articolo 37, comma 1, del Testo Unico delle accise, approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che, fino a quando in Italia il vino viene assoggettato ad un’aliquota d’accisa pari a “0”, i cosiddetti “piccoli produttori di vino” (aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri, determinata con riferimento alla produzione media dell’ultimo quinquennio), sono esentati dall’obbligo della licenza di deposito fiscale e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo, propri del regime generale delle accise.”.

In riferimento alla faq sopra riportata vi sono tuttavia alcune considerazioni da fare. Stante il tenore letterale della norma, non sembrerebbe che le agevolazioni a favore dei piccoli produttori riguardino anche l’esonero dall’obbligo di denuncia: ed infatti gli adempimenti di cui articoli 2, 3, 4 e 5, Tua non riguardano l’obbligo di denuncia ex articolo 29 Tua, né tantomeno tale denuncia sembra potersi circoscrivere agli obblighi connessi alla circolazione e al controllo.

Verosimilmente, la posizione espressa dall’Agenzia con la faq trova fondamento nella circostanza che i piccoli produttori sono sottoposti ad accisa con “aliquota zero“; situazione giuridica tuttavia diversa dall’esonero dal campo di applicazione delle accise, con la conseguenza che, qualora il vino in Italia venisse assoggettato ad accisa con un’aliquota superiore a zero, automaticamente il piccolo produttore verrebbe interessato dall’obbligo di presentare denuncia di attivazione. Peraltro, non può non ricordarsi come in Italia il vino è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito e attualmente la misura dell’aliquota è pari a zero, circostanza che tuttavia non esonera dall’obbligo di denuncia i soggetti diversi dai piccoli produttori. Tutto ciò premesso, sembrerebbe quindi necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle dogane attraverso un documento di prassi ufficiale.

( Articolo di Luigi Scappini eMaria Cavaliere pubblicato su “Euroconference News” )

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