Importi dei ticket restaurant nel totale dei corrispettivi da inviare
Vanno inclusi nell’ammontare complessivo anche se oggetto di successiva fatturazione; l’Agenzia ha poi fornito precisazioni per i biglietti di trasporto Con la risposta n. 394 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle corrette modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con riguardo a due particolari tipologie di operazioni che, ai fini dei nuovi adempimenti, presentano alcune criticità.
Si tratta delle operazioni per le quali il pagamento avviene tramite ticket restaurant e delle operazioni di rivendita di titoli di trasporto. Per quanto concerne le prime, viene evidenziato il rischio di una possibile duplicazione degli importi dei corrispettivi e dell’IVA a debito a seguito della rilevazione mediante i registratori telematici. Infatti, se da un lato l’esercente computa l’importo dei buoni pasto, accettati quale metodo di pagamento, nell’ammontare complessivo dei corrispettivi memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, dall’altro lato i medesimi corrispettivi sono poi oggetto di fatturazione da parte dell’esercente nei confronti della società che ha emesso i buoni stessi. Il caso sottoposto all’esame dell’Agenzia riguarda, in particolare, un soggetto che svolge attività di bar-pasticceria e che, avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore alla soglia di 400.000 euro, rientra dal 1° luglio 2019 nell’ambito applicativo dei nuovi “obblighi telematici” di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015. Al fine di evitare duplicazioni nelle rilevazioni, il soggetto in parola ritiene che l’importo dei corrispettivi pagati tramite ticket restaurant debba essere scomputato dall’ammontare complessivo dei corrispettivi da inviare. Con la risposta di ieri, tuttavia, l’Agenzia esclude tale soluzione, ricordando che, in base alle specifiche tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 (e successivamente aggiornate), gli importi dei ticket restaurant, analogamente a quanto previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell’ammontare complessivo dei corrispettivi oggetto di invio, anche se gli stessi saranno, in seguito, oggetto di fatturazione. Infatti, nel tracciato del file XML rappresentato in uno degli allegati al citato provvedimento (“Tipi dati per i corrispettivi”) si specifica che il campo “Ammontare”, relativo al totale giornaliero, “è comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant”. Ciononostante, precisa l’Agenzia, resta fermo il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, l’esigibilità dell’IVA (così come la rilevanza del ricavo ai fini delle imposte sui redditi) si realizza soltanto con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente, ovvero con l’emissione della fattura da parte dell’esercente, se antecedente il pagamento. Tale principio, pertanto, “sarà tenuto presente” qualora dovessero emergere disallineamenti tra i dati dei corrispettivi trasmessi e l’imposta liquidata periodicamente. Si ricorda, peraltro, che, in base alle indicazioni di natura operativa fornite con il documento datato 9 maggio 2017 (“Ulteriori chiarimenti e precisazioni per la fabbricazione di modelli di registratori telematici”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), nel documento commerciale gli importi pagati mediante ticket restaurant devono essere evidenziati nella voce “Pagamento non riscosso”, ma devono figurare, altresì, nella voce “Importo pagato”. Inoltre, in calce al documento, a tutela del cliente, deve essere specificata la modalità di pagamento. Nessuna funzione specifica per memorizzare i titoli di viaggio La seconda criticità evidenziata nella risposta n. 394 riguarda le modalità di rilevazione e documentazione delle operazioni di rivendita di biglietti e abbonamenti degli autobus. In tal caso, il problema deriva dalla circostanza che, sebbene al rivenditore spetti il solo aggio, i registratori telematici rilevano e memorizzano il corrispettivo complessivo dell’intera operazione. Gli apparecchi infatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, non prevedono una specifica funzione di memorizzazione delle somme in parola. Tale impostazione tiene conto del fatto che l’esercente non è tenuto a emettere il documento commerciale all’atto della cessione dei titoli di trasporto, in quanto, per queste ultime: – l’IVA è assolta “a monte” dal gestore del servizio, ex art. 74 del DPR 633/72; – il corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi è l’aggio, che deve essere documentato separatamente, mediante fattura.
( Articolo di Corinna Cosentino Pubblicato su “Eutekne info” )