Amministratore e dipendente: l’ Inps fissa tre condizioni
C’è compatibilità tra la carica e la subordinazione se i poteri sono limitati È necessario che ci sia un organo sovraordinato al quale riportare.
L’amministratore di una società di capitali può essere assunto dalla stessa azienda con contratto di lavoro subordinato a tre condizioni: il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente è affidato a un organo collegiale o a un altro organo espressione della volontà dell’ente; l’organo sociale è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’organo collettivo o a quello di altri componenti dell’organo sociale; la persona in questione svolge mansioni estranee al rapporto sociale o attività non comprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli sono state conferite.
Sono queste le tre situazioni che per l’Inps (messaggio 3359 del 17 settembre 2019) consentono il cumulo tra le cariche sociali e lavoro subordinato.
Con il recente messaggio, l’Inps si allinea alla giurisprudenza della Cassazione che, in linea di massima, non esclude una compatibilità tra attività di gestione e lavoro subordinato.
La Corte ha evidenziato più volte che ricoprire la carica di amministratore di una persona giuridica non è di per sé ostativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’amministratore e la società gestita.
La compatibilità tra le due figure (amministratore e dipendente) è consentita quando si possono ravvisare gli indici della subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare dell’ organo di amministrazione dell’ente (Cassazione, 18476/2014 e 24972/2013; meno recentemente, Sezioni unite 10680/1994). Partendo da questi presupposti, l’Inps afferma che la carica di presidente del Cda di per sé non è incompatibile con il lavoro subordinato purché l’amministratore/dipendente sia soggetto alle direttive e alle decisioni dell’ organo collegiale.
La compatibilità sussiste anche quando viene conferito al presidente il potere di rappresentanza, perché questo non si estende automaticamente a poteri deliberativi.
È del tutto incompatibile con il lavoro dipendente, invece, la carica di amministratore unico. Quest’ultimo, infatti, in presenza anche di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal medesimo gestita, di fatto, diviene datore di lavoro di sé stesso.
È da valutare caso per caso, invece, la posizione dell’ amministratore delegato. La portata della delega conferita all’amministratore sarà rilevante ai fini dell’ ammissibilità o meno della coesistenza tra carica sociale e lavoro dipendente. Se l’amministratore – prosegue l’Inps – ha una delega generale che implica la gestione globale della società senza necessità di interpellare il consiglio di amministrazione, dovrà essere esclusa la compatibilità. Diversamente, l’attribuzione all’amministratore del solo potere di rappresentanza o di specifiche deleghe non è ostativo all’instaurazione con lo stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato.
Per valutare la compatibilità dovranno essere esaminati, caso per caso, i rapporti che intercorrono tra il soggetto delegato e il Cda, la pluralità e il numero degli amministratori, la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente e gli elementi che caratterizzano la subordinazione.
( Articolo di Daniele Colombo pubblicato sul “Il Sole 24ore” )