Notizie Flash
Prestazioni occasionali: franchigia Inps di 5mila
Su un incarico di prestazione occasionale, conferito per un importo complessivo di 8mila euro, da erogare in un’ unica soluzione al termine della prestazione, devo applicare la ritenuta d’ acconto Irpef del 20% su tutto l’ importo e la quota di contribuzione della Gestione separata Inps solo sulla parte eccedente i 5mila euro?
Oppure, tenuto conto che il superamento del limite fa venir meno il presupposto dell’ occasionalità, la prestazione viene assimilata a una collaborazione coordinata e continuativa, con applicazione della contribuzione Inps Gestione separata su tutti gli 8mila euro?
A.N.PALERMO Per quanto concerne la contribuzione Inps, quello cui si deve tenere in considerazione è il lavoro autonomo occasionale, conseguente a un incarico. In particolare, questo rientra nel cosiddetto contratto d’ opera, regolato dall’ articolo 2222 del Codice civile, con il quale viene affidato un incarico che sarà svolto con autonomia. In tal caso, la contribuzione Inps dovrà essere versata solo sulla parte eccedente i 5mila euro, che rappresentano una specie di franchigia. Quindi, nel caso in esame, sempre che ricorrano tutti i requisiti citati del lavoro autonomo occasionale, i contributi dovranno essere versati su 3mila euro.
Benefici su gasolio autotrazione: dichiarazioni
Per i consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2019. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Dogane, che ha messo a disposizione degli operatori il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.
Fattura differita: quale data indicare
In tema di fatturazione elettronica, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, vi è la possibilità di emettere un’unica fattura “differita”, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. In questo caso è possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.
Vendita di prodotti alcolici con denuncia fiscale
Per le attività di vendita di alcolici avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Lo ha chiarito la stessa Agenzia con nota del 23 settembre 2019, che risponde ad alcuni quesiti pervenuti a seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici disposta dal decreto Crescita, con particolare riferimento agli operatori che – dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 – hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del vincolo