Prima casa 2019, accesso vietato a chi detiene già un’altra abitazione
Come ulteriormente precisato nelle risposte dei recenti interpelli 10.09.2019, nn. 377 e 378, per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”, l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività.
L’acquirente, inoltre, deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare. Inoltre, nella stessa risposta all’interpello, si ribadisce che, per usufruire dei benefici nell’atto di acquisto, si deve dichiarare di non essere titolare nemmeno di quote di proprietà (compreso il regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in commento. In passato, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 1.03.2001, n. 19/E aveva chiarito che l’agevolazione “prima casa” non è applicabile, nel caso in cui l’acquirente sia titolare, nel Comune dove acquista, di un altro immobile classificato o classificabile in catasto come abitazione, indipendentemente dall’utilizzo effettivo. Infatti, qualora vi sia una indisponibilità “giuridica”, come nella locazione, che dipende dalla volontà soggettiva, questa non costituisce una “causa di forza maggiore” idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza dell’acquirente nel termine di legge. Solo nel caso in cui l’immobile risulti essere inagibile, come chiarito dalla risoluzione 20.08.2010, n. 86/E, la fruizione dell’agevolazione per un nuovo acquisto potrà essere riconosciuta. Invece, se l’abitazione è stata acquistata prima del 1993, quindi prima dell’entrata in vigore dell’aliquota Iva agevolata, è possibile derogare temporaneamente, ovvero entro l’anno dalla data dell’acquisto, alla condizione del possesso di un solo altro immobile agevolato nello stesso Comune di residenza, così come indicato dalla risposta dell’interpello in commento. Viene concesso un lasso temporale di un anno per provvedere alla sostituzione dell’immobile. La norma non deroga la condizione prevista, ma semplicemente ne posticipa la sussistenza entro l’anno dalla data dell’acquisto.
Entro tale termine, l’acquirente deve comunque possedere, nel Comune di residenza, un solo immobile acquistato con le agevolazioni in commento. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che per poter accedere ai benefici fiscali, sia l’immobile da acquistare che l’immobile da vendere devono essere classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.
( Articolo di Ida Dominici pubblicato su “Ratio Quotidiano” )