Cause di esclusione Isa con “rovescio della medaglia”
In presenza di una causa di esclusione dagli Isa è precluso l’accesso ai benefici premiali accordati ai soggetti che raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8.
A differenza degli studi di settore, in cui la presenza di una causa di esclusione non comportava particolari conseguenze in capo al soggetto (in capo al quale non era nemmeno possibile utilizzare gli stessi ai fini di un eventuale accertamento unitamente ad altri elementi), per i nuovi indicatori di affidabilità fiscale (introdotti a partire dal periodo d’imposta 2018) la presenza di una delle numerose cause di esclusione porta inevitabilmente con sé l’impossibilità di avvalersi dei benefici premiali individuati nel Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019. Si ricorda che i benefici premiali sono concessi a condizione che il contribuente (esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo) raggiunga, anche per effetto dell’adeguamento dei ricavi, un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8. Sotto tale livello, infatti, non è possibile accedere ad alcuno dei benefici previsti, mentre con un livello pari o inferiore a 6 è prevista la possibilità che l’Isa sia utilizzato quale elemento per definire strategie di controllo (non è infatti previsto alcun automatismo di accertamento, circostanza confermata anche dalla circolare AdE 20/E/2019). I benefici premiali più “interessanti” a livello operativo riguardano: – in primo luogo, la possibilità di compensare, a partire dal prossimo 1° gennaio, senza visto di conformità, il credito Iva, annuale e trimestrale, fino a un importo di euro 50.000 (in luogo di 5.000) e il credito per imposte dirette (Ires/Irpef ed Irap) fino a euro 20.000; – in secondo luogo, la possibilità di beneficiare di un “plafond” di euro 50.000 per richiedere rimborsi Iva senza visto di conformità (ovvero senza garanzia), in luogo degli ordinari 30.000. Infine, anche l’impossibilità di esperire accertamenti analitico-presuntivi (ossia basati su presunzioni semplici) assume particolare interesse soprattutto in capo a quelle imprese che possono subire tale tipologia di controllo (nel cui ambito rientrano i noti accertamenti denominati “tovagliometro”, “bottigliometro”, ecc.). Le cause di esclusione dagli Isa sono numerose e riguardano diverse fattispecie. Escludendo quelle riferite all’inizio ed alla cessazione dell’attività, la causa di esclusione più “popolosa” è quella riferita al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice 4). Nelle istruzioni agli Isa l’Agenzia delle entrate riporta a titolo esemplificativo alcune situazioni (quali la mancanza di autorizzazioni amministrative, la ristrutturazione dei locali, ecc.) che però non devono considerarsi esaustive. In merito all’ipotesi dell’affitto di azienda, la circolare 20/E/2019 ha precisato che il periodo di non normale svolgimento dell’attività non è riferita al solo periodo d’imposta in cui l’azienda è concessa in affitto, bensì per tutta la durata del contratto. In tale situazione è del tutto evidente che, se da un lato l’esclusione dagli Isa porta con sé il vantaggio di non doversi confrontare con questo nuovo strumento, dall’altro non consente al soggetto di fruire di alcun beneficio premiale. Vi sono, poi, delle situazioni in cui non è semplice stabilire la presenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in presenza delle quali la “prudenziale” applicazione degli Isa potrebbe portare, in presenza di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, a un’indebita fruizione dei benefici premiali laddove successivamente l’Agenzia dovesse riscontrare la presenza di una causa di esclusione collegata appunto ad un periodo di non normale svolgimento dell’attività. Al contrario, la scelta di avvalersi della causa di esclusione, se da un lato impedisce l’accesso ai benefici premiali, dall’altro espone il contribuente al pericolo di vedersi contestata la mancata applicazione degli Isa.
( Articolo di Sandro Cerato pubblicato su “Euroconference news” )