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Bonus pubblicità 2019, si riparte

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Come era prevedibile, il bonus pubblicità non sta avendo vita facile. Introdotto come misura caratterizzata da uno statuto provvisorio si è incredibilmente salvato, almeno formalmente, dagli attacchi di una parte della classe politica e il suo finanziamento è anzi divenuto strutturale.

Ricordiamo che l’art. 57-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 ha previsto un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, per gli investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e periodica, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In seguito, la norma è stata modificata dal D.L. 148/2017 e poi con il comma 762 della legge di Bilancio 2019. L’entità dell’agevolazione è fissata al 75% degli incrementi pubblicitari anno su anno per ciascuna delle due categorie di pubblicità, stampa anche online e radio-televisiva locale. Al momento di presentare le istanze per il 2019, come da calendario previste per lo scorso mese di marzo, a sorpresa i contribuenti interessati avevano trovato il portone (o meglio il sito Internet) sbarrato. Il mancato rifinanziamento aveva, infatti, bloccato il rinnovo del provvedimento che (solo sulla carta) appariva già un provvedimento a regime. Il blocco poteva apparire una conseguenza inevitabile del rapporto difficile tra editori e governanti ma, con l’art. 3-bis della legge di conversione del D.L. 59/2019 su sport e cultura (approvato in Senato il 6.08.2019), i fondi sono stati ripristinati. Per il 2019 le domande di prenotazione tornano a essere presentabili nel mese di ottobre, ma già dal 2020 si tornerà al vecchio calendario che richiede che la prenotazione avvenga nel mese di marzo. Nel regolamento attuativo era stata già congelata la maggiore agevolazione (90%) prevista per le micro, piccole e medie imprese e per le start-up innovative. Inoltre, con le ultime modifiche era stato introdotto un tetto individuale pari al de minimis. Questi interventi hanno avuto lo scopo di salvare l’intero provvedimento dalle regole UE che vietano gli aiuti di Stato non autorizzati. Ebbene, la norma in vigore nel 2019 porta a bordo il taglio della maggiore agevolazione, già peraltro applicato per effetto del regolamento 16.05.2018, n. 90, e ribadisce i limiti de minimis, nonché (con discutibile tecnica legislativa) l’applicazione integrale del citato regolamento 90.

Foto – The Italian Times

Va ricordato che, per effetto del regolamento, oltre al de minimis, si applica anche un tetto individuale pari al 5% delle risorse disponibili per investimenti sui giornali e al 2% per gli investimenti su radio e TV. L’applicazione del de minimis comporta che ciascun gruppo di imprese non potrà beneficiare di contributi per un ammontare superiore a € 200.000 nell’arco di un triennio. Limiti particolari sono previsti per le SIEG e per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi. Il nuovo assetto si basa su una visione della misura come contributo (un po’ a pioggia ci pare) alle imprese che investono in pubblicità e non come sostegno agli editori. Difficile, infatti, pensare che, con gli attuali tetti individuali di spesa, questa agevolazione possa muovere l’asfittico mercato pubblicitario che investe sulle testate editoriali. E forse solo per questo è ancora in vigore.
( Articolo di Alberto Di Vita pubblicato su “Ratio Quotidiano” )

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