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Pmi innovative: incentivi fiscali per chi investe nel capitale sociale a rischio decadenza

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Le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative sono riconosciute se il conferimento agevolato permane per almeno 3 anni. In caso contrario si decade dal beneficio.

E’ quanto prevede il decreto 7 maggio 2019. Tra le altre cause di perdita del diritto agli incentivi rientrano la cessione – anche parziale – a titolo oneroso, delle partecipazioni o delle quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, o la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up o delle PMI innovative ammissibili. Quali sono le conseguenze della decadenza dai benefici fiscali?

Triennio di sorveglianza per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative. Gli investitori (sia soggetti IRPEF che soggetti IRES), infatti, perderanno il diritto agli incentivi fiscali correlati ai conferimenti se non manterranno l’importo investito per almeno 3 anni (holding period). Le cause che determinano la decadenza dalle agevolazioni fiscali sono dettagliate dal decreto 7 maggio 2019, che fissa le nuove disposizioni attuative della misura agevolativa prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 e dall’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, e a cui occorre prestare particolare attenzione per evitare spiacevoli sorprese.

Cessione delle partecipazioni Una prima causa di decadenza è indicata alla lettera a), comma 1, dell’articolo 6, nella quale si dispone che il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, interviene una cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati.

Foto Consulting Innovation

Le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative sono riconosciute se il conferimento agevolato permane per almeno 3 anni. In caso contrario si decade dal beneficio. E’ quanto prevede il decreto 7 maggio 2019. Tra le altre cause di perdita del diritto agli incentivi rientrano la cessione – anche parziale – a titolo oneroso, delle partecipazioni o delle quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, o la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up o delle PMI innovative ammissibili. Quali sono le conseguenze della decadenza dai benefici fiscali?

Triennio di sorveglianza per gli investimenti nel capitale sociale di start up e PMI innovative. Gli investitori (sia soggetti IRPEF che soggetti IRES), infatti, perderanno il diritto agli incentivi fiscali correlati ai conferimenti se non manterranno l’importo investito per almeno 3 anni (holding period). Le cause che determinano la decadenza dalle agevolazioni fiscali sono dettagliate dal decreto 7 maggio 2019, che fissa le nuove disposizioni attuative della misura agevolativa prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 e dall’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, e a cui occorre prestare particolare attenzione per evitare spiacevoli sorprese.

Cessione delle partecipazioni Una prima causa di decadenza è indicata alla lettera a), comma 1, dell’articolo 6, nella quale si dispone che il diritto alle agevolazioni decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, interviene una cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati.

dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, da parte della start up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese. Ai sensi della lettera b) del comma 3, non è considerata causa di decadenza dalle agevolazioni la perdita dei requisiti dovuta: – alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, – o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 euro, – o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, -o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015. Nel caso specifico di investimento in una PMI innovativa, invece, la lettera e) dispone che il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui è stato effettuato il conferimento agevolato, si verifica la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese. Tuttavia, come specificato alla lettera c) del comma 3, non determina decadenza la perdita dei requisiti correlata: – al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), – o alla quotazione su un mercato regolamentato.

Investimenti indiretti per il tramite di altre società Nel caso di investimenti indiretti tramite le altre società che investono prevalentemente in start up o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, poiché gli investitori di fatto diventano soci della società intermediaria e l’investimento effettuato equivale a un investimento diretto, a norma del comma 2 dell’articolo 6, il vincolo triennale di mantenimento dell’investimento deve essere verificato in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l’investimento. Se quest’ultima non rispetta tale condizione, deve darne notizia all’investitore entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica tale causa di decadenza. Effetti della decadenza Ai sensi del comma 4, nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell’incentivo è tenuto alla restituzione del risparmio di imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata. In base alla lettera a), in particolare, l’investitore soggetto IRPEF deve calcolare l’imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la decadenza aumentandola dell’importo effettivamente detratto nei periodi di imposta precedenti. Su detto importo sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza. Qualora l’investitore sia soggetto IRES, la lettera b), invece, prevede che la restituzione del risparmio di imposta corrispondente all’ammontare dedotto nei periodi di imposta precedenti è attuato mediante una rettifica in aumento della base imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Sulla differenza di imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto della deduzione sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata, da versare entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sul reddito delle società. Condizioni per fruire delle agevolazioni Le agevolazioni fiscali per gli investimenti nel capitale di start up e PMI innovative sono automatiche: per accedervi non è necessaria alcuna domanda. Gli investitori, infatti, possono farle valere in occasione della dichiarazione dei redditi. Per godere del vantaggio fiscale devono però essere rispettati specifici adempimenti di carattere documentale, indicati nello specifico all’articolo 5 del decreto interministeriale 7 maggio 2019. Innanzitutto, il beneficiario ovvero il soggetto intermediario (nel caso di investimento indiretto) deve ricevere e conservare una certificazione della start up/PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino

alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 3 ottobre 2019 (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 luglio 2019).

Altro documento necessario da ricevere e conservare è la copia del piano di investimento della start up innovativa o della PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti. Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, il piano di investimento deve essere correlato: – nel caso di un’impresa fino a 10 anni dalla prima vendita commerciale: da una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; – nel caso un’impresa senza limiti di età: da un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni. La suddetta documentazione dovrà essere ottenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui l’investimento si intende effettuato. Nel caso di investimento indiretto, sarà cura del soggetto beneficiario chiedere al soggetto intermediario le certificazioni in tempo utile per la fruizione dell’agevolazione nel periodo di imposta in cui matura il relativo il diritto. Tuttavia, se l’esercizio delle start up/PMI innovative e dell’intermediario non coincide con il periodo di imposta dell’investitore e quest’ultimo riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale successivo periodo d’imposta.

(Articolo di Edoardo Sesini e Valerio Artina – Commercialisti in Bergamo pubblicato su “Inform@il”)

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