studioramuglia@gmail.com   090 336216

Responsabilità degli amministratori: azioni possibili

Condividi

Articolo di Valeria Tomatis pubblicato su “Ratio Quotidiano”

Il nostro ordinamento prevede due tipi di società: le società di persone e le società di capitali. Le società di capitali, rispetto alle società di persone, sono dotate di un’autonomia patrimoniale perfetta; esse si distinguono per la necessaria presenza di tre organi sociali, ossia l’assemblea dei soci, l’amministratore unico o più amministratori, oppure ancora il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale (ove ricorrano le condizioni di legge per la relativa nomina) che, rispettivamente, esercitano specifiche funzioni di organizzazione, gestione e controllo. Gli amministratori (da intendersi, ove ricorra il caso specifico, anche la figura monocratica di amministratore unico) rispondono della modalità di gestione attuata nella società nei confronti della società medesima, dei creditori sociali, nonché dei singoli soci e dei terzi. Con l’accettazione della nomina da parte dell’assemblea dei soci, per gli amministratori s’instaura un rapporto di natura contrattuale, che può assumere la forma di mandato, contratto di amministrazione, nonché di contratto d’immedesimazione organica. Gli obblighi che vengono assunti da parte degli amministratori vertono il funzionamento della società oltre che della relativa gestione, per il raggiungimento dello scopo sociale; di questi atti, gli amministratori rispondono anche qualora siano stati espressamente deliberati/approvati da un’assemblea dei soci, eventualmente prevista dalla legge o dallo Statuto sociale. Di seguito, un breve dettaglio degli obblighi facenti capo agli amministratori: a) obblighi relativi al funzionamento della società: vi rientrano l’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci, di predisposizione e approvazione del progetto di bilancio e di convocare l’assemblea dei soci, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, tenere delle regolari scritture contabili, secondo i dettami di legge e nel rispetto dei Princìpi Contabili dettati dall’OIC, procedere al deposito al Registro delle Imprese, nonché a tutti gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria interessati, (ivi compresi gli Enti Locali), oltre che agli enti previdenziali ed assistenziali, di tutte le variazioni intervenute per la società, nonché il divieto espresso di agire in conflitto di interessi con la società o in concorrenza con la medesima; b) obblighi pertinenti la gestione della società: tra questi, il principale, è sicuramente quello di dotare la società di un adeguato assetto organizzativo e contabile, comprendente l’adozione di idonee misure di sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, privacy, antiriciclaggio, oltre che la predisposizione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Imprescindibilmente, è fatto obbligo in capo agli amministratori di agire sempre con diligenza, attuando le misure necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di inadempimento o di non corretto adempimento, gli amministratori rispondono degli atti intrapresi, risarcendone i danni, alle seguenti condizioni: a) che nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano adottato un comportamento contrario ai doveri e agli obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto Sociale; b) che il compimento di tali atti abbia cagionato un danno; c) che esista un nesso di causalità, ossia, il danno causato deve scaturire, quale conseguenza immediata e diretta, del comportamento dell’amministratore. Riservando la trattazione alla fattispecie delle società a responsabilità limitata, le azioni esperibili nei confronti degli amministratori, per far valere la loro responsabilità, possono essere promosse: a) dalla società medesima, previa deliberazione dell’assemblea dei soci; b) dai singoli soci o dai terzi, qualora abbiano subìto un danno diretto, in seguito al comportamento degli amministratori; c) dai creditori sociali. Nell’eventualità in cui la società fallisca, le azioni succitate sono esperibili da parte del curatore fallimentare.

Rispondi

Torna su