Tax credit riqualificazione alberghi: online l’elenco dei beneficiari
Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo ha pubblicato il Decreto 05.07.2019 di approvazione dell’elenco delle imprese ammesse al tax credit riqualificazione 2019 per le spese sostenute nel 2018 dalle strutture ricettive. Le risorse sono state assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Gli stanziamenti destinati al tax credit riqualificazione, per l’anno 2019, ammontano a 116.700.000 euro: sono state accolte 1975 domande presentate da imprese che svolgono attività alberghiera o agrituristica. Si ricorda che l’articolo 10 D.L. 83/2014 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta, destinato alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, riconosciuto nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, relative ad interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica, ovvero, ferma restando tale ultima condizione, per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Il beneficiario, inoltre, non può cedere a terzi, o destinare a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo. Nello specifico, tra gli interventi agevolati rientrano (D.M. n. 598 del 20.12.2017): 1. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001, e successive modificazioni, vale a dire ad esempio, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici o interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso; 2. gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), D.P.R. 380/2001, e successive modificazioni, ossia interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili; 3. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, etc.); 4. gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche come, ad esempio, quelli volti ad eliminare gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che hanno una capacità motoria ridotta o impedita; 5. gli interventi di incremento dell’efficienza energetica come, ad esempio, quelli volti a conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall’allegato I del decreto 16.02.2016 del Mise; 6. gli interventi destinati all’adozione di misure antisismiche (messa in sicurezza statica); 7. l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive in argomento (ad esempio, sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione). Il credito d’imposta deve essere fruito in due quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, fino ad un massimo di 200.000 euro nel biennio di riferimento; il beneficio rientra nel limite degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013. Il bonus fiscale è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni della stessa natura (articolo 3, comma 3, D.M. n. 598 del 20.12.2017); lo stesso non concorre alla formazione del reddito e ai fini Irap. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Si ricorda, infine, che il tax credit deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso (modello Redditi 2019 – periodo d’imposta 2018, nel quadro RU con il codice credito A6) ed è utilizzabile in compensazione F24, utilizzando il codice tributo 6850. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
( Articolo di Clara Pollet e Simone Dimitri, pubblicato su “Euroconference news”)