Associazioni – Le modifiche degli statuti non soggette a bollo e registro
La data del 3 agosto per maggioranze snelle destinata a slittare al 30 giugno 2020. La delibera dell’organo competente che modifica gli statuti di associazioni e fondazioni, per adeguarne il contenuto alle previsioni inderogabili del Dlgs 117/2017 od escludere l’applicazione delle previsioni derogabili, deve essere adottata entro il 3 agosto prossimo da Onlus, Odv e Aps già esistenti al 3 agosto 2017 (la data è destinata a slittare al 30 giugno 2020). Questo nel caso in cui volessero beneficiare delle maggioranze “alleggerite” previste per l’assemblea ordinaria (si pensi agli enti dotati di una considerevole base associativa). Gli enti che non provvedano a modificare lo statuto entro tale termine potranno apportare le modifiche solo attraverso le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria tenendo conto del diverso termine finale previsto per Odv, Aps e Onlus (si vedano le pagine precedenti). Le norme transitorie (articolo 101 del Cts, il Codice del terzo settore) prevedono, per gli adeguamenti statutari deliberati entro il 3 agosto 2019 (30 giugno 2020), un quorum deliberativo “semplificato”, corrispondente a quello previsto dallo statuto per l’assemblea ordinaria (la maggioranza dei voti, in presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, o il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il loro numero, in seconda convocazione, per le associazioni con personalità giuridica). Ma la procedura “semplificata” di adeguamento statutario non può essere utilizzata dagli enti che non siano già iscritti nell’Anagrafe delle Onlus, nei Registri (nazionale o regionali) della promozione sociale o nei registri del volontariato: questi enti, qualora intendano modificare lo statuto per ottenere l’ iscrizione nell’ istituendo Registro del terzo settore e fruire del relativo regime di favore, dovranno procedere in base agli ordinari quorum deliberativi “rafforzati” previsti per le modifiche statutarie. A tutela delle eventuali minoranze dissenzienti, inoltre, i quorum deliberativi previsti dalla procedura “semplificata” di adeguamento statutario non possono essere utilizzati dagli enti che intendano apportare modifiche ulteriori rispetto agli adeguamenti necessari e all’ esclusione di previsioni derogabili, per le quali occorrono comunque gli ordinari quorum previsti per le modifiche statutarie, come chiarito anche dalla circolare 20/2018 del ministero del Lavoro. La circolare riconduce le varie ipotesi di modifiche statutarie a: norme inderogabili (forma giuridica, finalità dell’ ente, attività che costituisce l’oggetto, previsione attività “diverse” e disposizioni connesse, destinazione del patrimonio e sua devoluzione in caso di estinzione, divieto distribuzione utili, denominazione sociale, diritto di esame libri sociali, competenze dell’assemblea, disciplina dell’organo di amministrazione e rappresentanza, disciplina dell’organo di controllo e della revisione legale, ove necessario, oltre a specifiche previsioni per determinati enti); norme derogabili attraverso espressa previsione statutaria (regole per l’ ammissione dei soci, diritto di voto dei nuovi soci, rappresentanza in assemblea, esclusione della possibilità di deliberare trasformazioni, fusioni e scissioni); norme che attribuiscono all’ autonomia statutaria delle mere facoltà (esercizio attività “diverse”, patrimoni destinati, voto rafforzato per enti associati, voto per corrispondenza o telematico, assemblee separate, organo assembleare nelle fondazioni, attribuzione diritto di nomina amministratori, organo di controllo ove non obbligatorio, oltre a specifiche previsioni per determinati enti). Sul piano del trattamento tributario, le modifiche statutarie, indipendentemente dal termine entro cui vengono apportate, godono dell’ esenzione dall’ imposta di registro in quanto aventi «lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative»» (articolo 82, comma 3, del Cts). Medesima agevolazione è prevista per l’ imposta di bollo (articolo 82, comma 5). (Articolo di Enrico Maria Sironi pubblicato su “Il Sole 24ore”)