Data della fattura e retrodatazione necessaria
Cosa cambia dal 1.07.2019 per la data fattura? Dopo lunghe discussioni possiamo tirare tutti un bel sospiro di sollievo: si può continuare a retrodatare le fatture differite trasmesse i primi giorni del mese successivo (idem per le immediate di fine mese trasmesse entro 10 giorni). A dirla tutta c’è una cosa importante da cogliere nella circolare 17.06.2019, n. 14/E: fino a ieri l’Agenzia (invero una parte di essa) riteneva (circolare 13/E/2017) che la trasmissione “asincrona” sarebbe stata tollerabile per lievi ritardi solo in una (non meglio definita) prima fase (poi codificata dall’art.10, D.L. 118/2018); oggi la retrodatazione ci viene invece richiesta dalla nuova circolare in attuazione della nuova lett. g-bis, c. 2, art. 21, D.P.R. 633/1972 in vigore proprio il 1.07.2019. La questione – Per l’art. 21, D.P.R. 633/1972 la fattura si considera emessa “all’atto della sua … trasmissione”, ma il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018 che (notare) sul punto non è mai cambiato (nemmeno post D.L. 119/2018) dice (come rammenta anche la circolare) che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”. La lettera g-bis – La novella introdotta dal D.L. 119/2018 richiede l’indicazione in fattura della “data in cui è effettuata la cessione di beni o le prestazioni di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. Con detta norma entra in vigore anche il maggior termine di 10 giorni (12 giorni post conversione D.L. 34/2019) per la trasmissione delle fatture immediate, fermo restando il maggior termine per le differite (15 del mese successivo) e la moratoria prevista dall’articolo 10 del citato decreto (moratoria che cessa per i trimestrali con le operazioni del 30.06.2019 mentre prosegue fino al 30.09.2019 per i mensili). La soluzione – È ora ufficiale che l’Agenzia delle Entrate non metterà mano ai tracciati per introdurre nuovi campi “data” e gestire la dicotomia tra date (effettuazione e data fattura). Oltre a non esserci mai scarti per le trasmissioni “asincrone”, è quindi chiaro che l’unico campo “data” rimane il 2.1.1.3. Campo che, per espressa precisazione, va “sempre e comunque” utilizzato come “data di effettuazione dell’operazione” fermi restando i termini “dilatati” (immediati o differiti) per la trasmissione; per le fatture elettroniche sarà infatti il SdI ad attestare “la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione” e quindi la tempestiva emissione. Data di emissione (trasmissione) di cui il contribuente (lato attivo intendiamo) può comunque disinteressarsi (salvo verificare il non scarto) poiché, alla luce del mutato quadro “tecniconormativo”, anche l’annotazione nel registro vendite (§ 3.2) potrà essere effettuata riportando la data indicata nel citato campo “data”. Fattura differita riepilogativa. Infine, la circolare puntualizza che, in caso di fattura riepilogativa, la “data” dovrebbe essere quella dell’ultima operazione, ma va da sé che non vi potranno essere problemi a datare la fattura differita l’ultimo giorno del mese, vuoi perché comunque in queste fatture normalmente si riportano anche gli estremi dei Ddt o equipollenti (rispettando nei fatti la lettera g-bis), vuoi perché non c’è alcuna norma che dice che in una fattura riepilogativa va riportata solo la data dell’ultima operazione. Ad ogni buon conto la retrodatazione non è una facoltà ma una necessità, altrimenti l’Agenzia delle Entrate sbaglierebbe tutti i controlli. (Articolo di Francesco Zuech pubblicato su “Ratio Quotidiano” )