La versione 2019 di Garanzia Giovani
In data 28.12.2018, l’Anpal, tramite il decreto direttoriale, n. 581, ha prorogato per tutto il 2019 la “Garanzia Giovani”: un beneficio economico spettante ai datori di lavoro; a questo proposito, anche l’Inps ha emanato le proprie indicazioni tramite la circolare 17.04.2019, n. 54. La fruizione del beneficio dovrà avvenire entro e non oltre il 28.02.2021 e solamente se si è in possesso dei seguenti requisiti: regolarità contributiva; rispetto degli accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali; rispetto dei principi generali fissati in materia. Molte sono le somiglianze con il meccanismo 2018, ma tra le novità introdotte troviamo un aumento degli stanziamenti che vengono incrementati di altri 60 milioni di euro. La prima domanda da farsi è: chi può richiedere tale beneficio? I destinatari della disposizione sono tutti i datori di lavoro privati, che assumono persone che presentano un profilo in Garanzia Giovani. Tra i destinatari, sono contemplate anche le società cooperative. L’unica eccezione riguarda la provincia di Bolzano, che non applica il beneficio. Chi può interessare? Come dice il nome, la misura è indirizzata ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, che risultano essere disoccupati. L’incentivo può essere richiesto per due tipologie di contratto di lavoro: – contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; – contratto di apprendistato professionalizzante. Vengono esclusi i contratti di lavoro domestico, gli intermittenti e le prestazioni di natura occasionale, in aggiunta ai contratti di apprendistato di primo livello, di formazione e ricerca e i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato. L’importo dell’incentivo corrisponde alla contribuzione a carico del datore di lavoro (esclusi i premi Inail), calcolato su 12 mensilità a partire dalla data di assunzione, fino a un massimo di € 8.060 riproporzionato e applicato su base mensile. Tra i limiti posti, è indicato un solo motivo per il quale viene concessa la sospensione, ovvero qualora si verifichi un’assenza obbligatoria per maternità. L’incentivo deve comunque essere goduto entro la data del 28.02.2021. Tra le motivazioni che non permettono la fruizione del beneficio vi sono: – l’accertamento dell’esistenza di sospensioni dal lavoro per motivi di crisi o di riorganizzazione aziendale; – l’assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da aziende in rapporto di collegamento; – l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie. Nella circolare n. 54/2019 viene ricordato che “Garanzia Giovani” non è cumulabile con altri benefici di natura economica e contributiva. Per beneficiare dell’incentivo, è necessario che il datore di lavoro presenti un’istanza preliminare direttamente all’Inps in via telematica; solo successivamente, l’Istituto verificherà la posizione del lavoratore, calcolerà l’importo del beneficio spettante e ne comunicherà l’esito; in caso di accoglimento, il datore di lavoro avrà a disposizione 10 giorni di tempo per comunicare l’avvenuta assunzione. Al termine della procedura, il beneficio sarà erogato tramite il sistema del conguaglio delle denunce contributive.
Studio (Articolo di Alberto Bortoletto pubblicato su “Ratio Quotidiano” )