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Start-up innovative, opportunità per imprese e professionisti

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Con il D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, il legislatore ha introdotto nel nostro sistema economico una grande opportunità per le imprese e, di conseguenza, anche per i professionisti: la start-up innovativa. La qualifica di start-up innovativa può essere assunta dalle società di capitali in generale, quali le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa; altresì, possono rientrare tra le start-up innovative, la società a responsabilità limitata, a capitale ridotto, ossia la cosiddetta “srl semplificata”. La start-up innovativa è nata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo tecnologico e l’imprenditorialità giovanile, pur non essendo previsto alcun limite di età anagrafica, per i soci, per costituire tale tipo di società, oltre che attrarre in Italia i talenti e gli investitori dall’estero. Con riferimento all’oggetto sociale, ossia all’attività esercitata dalla società, la legge dispone che deve essere “esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Le quote o azioni del capitale sociale di una start-up innovativa non sono quotate su un mercato regolamentato; dal 20.07.2016 la start-up innovativa può costituirsi anche senza l’intervento di un notaio, ricorrendo al “modello standard tipizzato”, con una pratica telematica da trasmettere con firma digitale, al Registro delle Imprese. Per beneficiare di tutte le agevolazioni previste, la società deve ottenere l’iscrizione alla “sezione speciale” delle start-up innovative, tenuto dal Registro delle Imprese, di competenza della sede legale. Di seguito, i requisiti previsti per le start-up innovative, per usufruire delle agevolazioni disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge: 1) devono essere di nuova costituzione o, comunque, non devono ancora essere decorsi 5 anni, tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione “Start-Up Innovative” della Camera di Commercio; 2) la sede principale deve essere in Italia o in un altro Paese dell’UE, oppure in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una filiale in Italia; 3) il valore della produzione annua, desumibile dal bilancio del secondo esercizio di attività, approvato entro i 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere maggiore di 5 milioni di euro; 4) dall’anno della costituzione e per tutta la durata del periodo di agevolazione fiscale, la start-up innovativa non può distribuire utili. Con la rinuncia dello status di start-up innovativa la società potrà iniziare a distribuire utili, compresi quelli eventualmente maturati nel periodo in cui possedeva l’agevolazione; 5) non sono il risultato di operazioni societarie straordinarie, quali la fusione, scissione societaria oppure ancora, derivanti da una cessione di azienda o di ramo di azienda; 6) devono possedere almeno uno dei sottoindicati requisiti: a) aver sostenuto delle spese di ricerca e sviluppo per un importo che sia pari o superiore al 15% del maggior valore, tra il fatturato e i costi di produzione, risultanti dall’ultimo bilancio approvato; si evidenzia che, tra le spese di ricerca e sviluppo, sono compresi i compensi degli amministratori, con riferimento all’attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolta, da parte di questi ultimi; b) almeno 1/3 dei dipendenti e/o collaboratori devono essere dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori, oppure almeno 2/3 dei soci o collaboratori, a qualsiasi titolo, sono in possesso di una laurea magistrale; c) essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure è titolare dei diritti concernenti un programma per elaboratore registrato. A parere di chi scrive, da queste poche righe, il lettore ha ben compreso che l’approfondimento dell’argomento rappresenta una “nicchia” da cui attingere nuove potenzialità di business per la clientela di studio.

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